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O.P.C.M. 22/03/2002 n. 3184Art. 6. 1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole "A partire dal 1 gennaio 2001" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1 giugno 2002"; l'ultimo periodo dello stesso comma iniziante con le parole "I proventi" è soppresso e sostituito dal seguente: "I proventi derivanti da tale maggiorazione sono versati alle amministrazioni provinciali". Tali proventi dovranno essere obbligatoriamente utilizzati per lo sviluppo delle attività di raccolta differenziata, secondo i piani di raccolta differenziata di cui al precedente art. 5. 2. All'art. 3, comma 4 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole "il commissario delegato presidente della regione Puglia, provvede" sono soppresse e sostituite dalle parole: "i presidenti delle province, provvedono". 3. All'art. 3, comma 5 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole "il commissario delegato presidente della regione Puglia, stipula" sono soppresse e sostituite dalle parole "i presidenti delle province, stipulano". 4. All'art. 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole: "Ministero dell'ambiente" sono soppresse e sostituite dalle parole "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio"; nei medesimi commi 1 e 2 sono abrogate le disposizioni relative alla ripartizione delle unità di personale tra le attività di gestione dei rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque. 1. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia provvede, ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, all'avvio dell'attuazione del servizio idrico integrato. 2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Puglia predispone il piano tecnico-finanziario di cui all'art. 11, comma 3, della Legge n. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, che ai sensi dell'art. 2, comma 1 della presente ordinanza, predispone il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, provvede ad elaborare ed attuare il programma di rilevamento di cui all'art. 42 del citato Decreto legislativo n. 152/1999. 4. Il commissario delegato -presidente della regione Puglia attua il monitoraggio richiesto dalle direttive comunitarie in materia di acque destinate al consumo umano, di acque di balneazione, di acque idonee alla vita dei pesci e dei molluschi. Il commissario delegato, inoltre, predispone ed attua il programma per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee dell'intero territorio regionale, ai sensi all'art. 43 del Decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia individua, sull'intero territorio regionale, ogni possibilità di riutilizzo delle acque reflue depurate, predispone un programma straordinario degli interventi per la loro utilizzazione, fissa il sistema tariffario per l'utilizzo irriguo delle acque reflue. 6. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, predispone ed attua il programma di interventi urgenti di cui all'art. 141, comma 4 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388. A tal fine il commissario delegato individua progetta e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, realizza nell'intero territorio regionale gli interventi di tutela della qualità delle acque, di risanamento ambientale ed igienico-sanitari previsti dagli articoli 27, 31 e 32 del Decreto legislativo n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma integrata con gli interventi per il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate, assicurando la conformità dei medesimi con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio. 7. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, in particolare, progetta e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, realizza a) le reti fognarie b) i collettori c) i sistemi di depurazione d) i sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e il riutilizzo delle acque reflue provenienti dai depuratori, avvalendosi anche delle reti irrigue esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica, definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo delle acque reflue e) gli interventi di rinaturalizzazione dei corpi idrici superficiali f) gli interventi di modificazione artificiale del ciclo atmosferico delle acque destinate all'incremento delle dotazioni idriche degli invasi naturali e artificiali che alimentano il sistema degli acquedotti a servizio della regione Puglia. 8. Anche nelle more della definizione del programma di interventi di cui al precedente comma 6, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dalle precedenti e dalla presente ordinanza, subentra, in luogo del soggetto attuatore e/o del soggetto titolare dell'impianto, nell'affidamento della gestione, delle opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo delle acque reflue depurate, anche a fini irrigui, i cui lavori non siano ancora completati o, qualora completati, non siano avviati all'esercizio, qualunque ne sia la causa. 9. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, con le medesime modalità e prerogative di cui al precedente comma 8, provvede all'affidamento della gestione delle opere realizzate a seguito degli interventi avviati dal Prefetto di Bari - commissario delegato. 10. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, in particolare, provvede alla realizzazione e o al completamento degli interventi già previsti nei programmi approvati con i decreti commissariali n. 400/CD del 1 marzo 1995 e n. 1143/CD del 21 ottobre 1995, all'adeguamento degli scarichi dei medesimi alle condizioni di massima sicurezza di cui al comma 1, lettera a) del successivo art. 8, alla connessione dei sistemi di depurazione, compresi nei programmi approvati, da un lato, con le reti fognarie comunali e, dall'altro, ove fattibile, con invasi esistenti, presenti sul territorio regionale, nonchè all'affidamento della gestione con le medesime modalità e prerogative di cui al precedente comma 8. 11. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia può avvalersi delle amministrazioni locali quali soggetti attuatori degli interventi. 1. Al fine di assicurare la migliore tutela igienico-sanitaria ed ambientale, il commissario delegato - presidente della regione Puglia a) fissa i limiti di qualità degli effluenti in uscita dai depuratori esistenti e da realizzare, in relazione al loro destino, al fine di garantire le condizioni di massima sicurezza sanitaria ed ambientale, sulla base dei criteri definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per il loro riutilizzo irriguo e/o industriale, anche a seguito di operazioni di invaso e per lo scarico dei reflui depurati in corpo idrico superficiale. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano allo scarico definitivo degli impianti esistenti e da realizzare i limiti di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 del citato Decreto legislativo b) nel caso di scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, può consentire di applicare la proroga ai termini di cui al comma 3 del citato art. 29 del Decreto legislativo n. 152/1999 agli scarichi esistenti, anche se non debitamente autorizzati, degli impianti di depurazione già in esercizio, nonchè degli impianti realizzati in sostituzione, in contiguità o in ampliamento dei medesimi, a condizione che, entro trenta giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, siano stati disposti, da parte del soggetto titolare dell'impianto, interventi volti alla diminuzione dell'apporto di inquinanti sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Entro lo stesso termine, il commissario delegato - presidente della regione Puglia individua lo scarico definitivo e dispone la redazione del progetto di adeguamento dell'impianto che consenta di raggiungere i limiti allo scarico di cui alla precedente lettera a). Tali interventi devono essere definiti ed impostati in modo da rendere prevedibile un completamento entro e non oltre ventiquattro mesi c) nel caso di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, può consentire di applicare la proroga ai termini di cui al comma 6 dell'art. 30 del citato Decreto legislativo n. 152/1999 agli scarichi esistenti, anche se non debitamente autorizzati, degli impianti di depurazione già in esercizio, nonchè degli impianti realizzati in sostituzione, in contiguità o in ampliamento dei medesimi, a condizione che, entro trenta giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, siano disposti da parte del soggetto titolare dell'impianto interventi intesi alla diminuzione dell'apporto di inquinanti nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Entro lo stesso termine, il commissario delegato presidente della regione Puglia individua lo scarico definitivo e dispone la redazione del progetto di adeguamento dell'impianto che consenta di raggiungere i limiti al lo scarico di cui alla precedente lettera a). Tali interventi devono essere definiti ed impostati in modo da rendere prevedibile un completamento entro e non oltre ventiquattro mesi d) può disporre la proroga dei termini, di cui al comma 6 dell'art. 30 del citato Decreto legislativo n. 152/1999 degli scarichi delle acque meteoriche nel sottosuolo, escluse le acque di prima pioggia in condizione che, entro novanta giorni dalla pioggia, il titolare di detti scarichi presenti un progetto per un recapito conforme alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 152/1999, che tale progetto sia definito ed impostato in modo da esserne prevedibile la relizzazione entro i successivi dodici mesi e che lo scarico nel sottosuolo, pertanto, possa cessare comunque entro i successivi diciotto mesi e) disporre le misure necessarie a carico dei soggetti gestori per migliorare la gestione dei depuratori costieri ed effettuare i relativi controlli per la salvaguardia delle acque di balneazione. 2. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia dispone il censimento dei pozzi di emungimento delle acque sotterranee, provvedendo alla chiusura e messa in sicurezza dei pozzi che possono essere via di inquinamento anche attraverso l'intrusione del cuneo salino. Art. 9. 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia dispone l'accesso alle aree oggetto di indagini e ricerche necessarie all'attività di progettazione in deroga all'art. 16, comma 9, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Puglia provvede alle occupazioni di urgenza ed alle eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, adottando il relativo Decreto di occupazione e provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni. Art. 10. 1. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia può, inoltre, avvalersi di società specializzate a totale capitale pubblico, con il riconoscimento, a favore delle medesime, dei costi sostenuti e documentati, preventivamente autorizzati dal commissario delegato stesso. 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza nel settore della distribuzione delle acque ad uso agricolo e industriale, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e riutilizzo, sono attribuiti al commissario delegato - presidente della regione Puglia Euro 1.843.751,13 (L. 3.570 milioni) a valere sulle risorse assegnate per le attività di monitoraggio e studio dal servizio per la tutela delle acque interne del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di cui al Decreto direttoriale n. 0150/TAI/DI/G/SP del 17 novembre 2000, nonchè Euro 1.013.495,02 (L. 1.962.400.000) per attività di monitoraggio e studio di cui all'art. 62, comma 14-bis, del Decreto legislativo n. 152/1999 assegnate alla regione Puglia con Decreto direttoriale n. 0787/TAI/DI/G/SP del 13 novembre 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - servizio per la tutela delle acque interne, allo stesso commissario delegato restano attribuite le risorse già assegnate per complessivi Euro 61.166.572,84 (L. 118.435.000.000) a valere sul Fondo ex art. 19 del Decreto legislativo n. 96/1993, assegnazione per l'anno 2001 (deliberazione C.I.P.E. n. 29/2001 dell'8 marzo 2001). |
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